La Corte d’Appello di Cagliari nella menzionata sentenza conferma il principio elaborato da conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l’esigua durata del rapporto matrimoniale esclude ogni residua rsponsabilità post matrimoniale e, pertanto, viene escluso il diritto al riconoscimento dell’assegno divorzile. La parte richiedente ha counque l’onere di fornire la prova di avere rinunziato a realistiche occasioni professionali-reddituali, in costanza di coniugio, allegando e provando altresì le sue capacità lavorative, specifiche o generiche, così come l’apporto  fornito alla formazione del patrimonio del suo ex coniuge.