Il Tribunale di Cagliari ha statuito che la partecipazione al voto di un soggetto in potenziale conflitto di interessi, rappresentato nella specie dall’ associato alla Società di gestione del Condominio, che abbia partecipato con delega di un condomino, non determina l’automatica invalidità della delibera, la quale potrà ritenersi tale soltanto laddove, senza il voto contestato, la stessa non sarebbe stata approvata. Richiamandosi all’art. 67 disp. att. od. civ., che limita il divieto di conferimento delle deleghe per la partecipazione a qualsiasi assemblea al solo amministratore, la norma è stata ritenuta applicabile anche ai soci e agli amminitratori di società, il Tribunale Cagliaritano ha applicato il c.d. principio della ” prova di resistenza” elaborato dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. 11 febbraio 2019 n. 3925) a mente del quale: ” colui che impugni una delibera in quanto adottata con il voto di un condomino o di un suo delegato portatore di un interesse in conflitto con l’oggetto del deliberato assembleare è innazitutto tenuto a fornire la cosiddetta prova di resistenza, dimostrando che senza il voto in questione l’esito sarebbe stato diverso per il mancato raggiungimento delle maggioranze”.