La Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, con sentenza del 1° marzo 2021 n. 7988 si è espressa circa il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del del COVID-19.

Ab origine, l’art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6,  qualificava come reato punibile ai sensi dell’art. 650 c.p. la violazione di cui sopra.

Successivamente  la norma in questione, è stata poi sostituita dall’art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in ultimo convertita, nella L. 22 maggio 2020, n. 35.

La L. n. 35/2020 ha depenalizzato  la condotta di mancato rispetto delle misure di contenimento in illecito amministrativo: pertanto, la Corte di Cassazione, seguendo tale orientamento, ha specificato che la sentenza di condanna nel frattempo pronunciata deve essere annullata.