In ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. la Corte di Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza n. 26524/2020 precisa che nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima.

Per l’integrazione del caso fortuito, è necessario che detta condotta presenti anche i caratteri dell’imprevedibilità ed eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.