La Corte Costituzionale con Ordinanza 11 febbraio 2021 n. 18 ha sollevato innanzi a sé stessa una questione di legittimità costituzionale su una norma legislativa di innegabile rilievo sociale, ossia sul principio secondo cui il cognome paterno è automaticamente acquisito alla nascita.

Trattasi di una questione spinosa che induce a riflettere su una visione dei rapporti umani, quella patriarcale, e dell’altro lato solleva problemi circa la rispondenza delle altre soluzioni ad esigenze di pubblico interesse.
Diverse e contrastanti sono state le pronunce della Corte Costituzionale nel corso del tempo.

Stavolta, con l’ordinanza 18/2021, la Corte ha sollevato davanti a sé la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli articoli 2, 3, 117, primo comma, della Costituzione, determinando altresì una discriminazione ingiustificata tra genitori, in contrasto con gli articoli 8 e 14 CEDU.