Il Tribunale di Cagliari – Sezione Seconda Civile – ha di recente accolto l’impugnativa di un testamento olografo in quanto non scritto interamente di pugno del testatore (sentenza numero 1808/2020 – RG 7113/2010).

Il principio di diritto ricavabile dalla pronuncia è che “per pacifico orientamento, la validità del testamento olografo, esige, ai sensi dell’articolo 602 cc, l’autografia della sottoscrizione della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento”.